di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 24/9/2013)
Il problema riguarda la possibilità da parte degli enti locali di procedere alle assunzioni nell’anno successivo qualora le procedure di assunzioni non si siano ancora concluse nell’anno di riferimento, salvaguardando l’impegno contabile nell’anno di riferimento in cui sia stata attivata la procedura di assunzione senza che questa se conclusa nell’anno successivo non abbia la necessaria copertura finanziaria.
Su tale possibilità si sono espresse in senso favorevole molte deliberazioni della Corte dei Conti. Così per la Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, nella deliberazione 16 aprile 2013, n. 97/2013/PAR, è stata condivisa la considerazione che la programmazione di nuove assunzioni con avvio delle relative procedure determina un “effetto prenotativo” nello stesso anno sulle relative somme, ai soli fini dell’art. 1, comma 557 Legge finanziaria 2007.
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