di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 6/9/2013)
La sezione lavoro della S.C. di Cassazione, con la pronuncia n. 18198 del 29 luglio 2013, ribadisce un principio – particolarmente rilevante – già affermato in precedenza, che investe gli effetti riconnessi all’annullamento, in sede giurisdizionale, del provvedimento di recesso intimato dalla pubblica amministrazione al dirigente.
Ad avviso della corte di legittimità, che richiama in ciò il proprio consolidato orientamento risalente al 2007, non sussiste dubbio sull’applicabilità della tutela reale, fermo restando, ovviamente, che la soluzione giuridica prescelta va contemperata con la rinnovata disciplina, oggi vigente, introdotta dalla legge n. 92/2012 (c.d. “legge Fornero”) che, incidendo sull’art. 18 della legge n. 300/70, ha ridimensionato l’alveo applicativo della tutela reale del licenziamento.
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