Confermato il blocco della contrattazione e dei salari per i dipendenti pubblici. Come già ampiamente annunciato nelle settimane scorse dal ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, la legge di stabilità 2015 prolunga fino al 31 gennaio 2015 il congelamento degli emolumenti del pubblico impiego. La prima mossa consiste nel prorogare gli effetti dell’articolo 9, comma 17, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, ai sensi del quale: non è possibile dare corso, senza possibilità di recupero nel futuro, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 dei dipendenti pubblici; e per le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 i contratti collettivi saranno ammessi per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Il secondo blocco riguarda l’indennità di vacanza contrattuale. Infatti, la legge di stabilità porta al quadriennio 2015-2018 il congelamento dell’indennità di vacanza contrattuale all’importo in godimento alla data del 31 gennaio 2015. In terzo luogo, la legge di stabilità inchioda anche le carriere. Infatti, resteranno valide fino al 31 dicembre 2015 anche le misure stabilite dall’articolo 9, comma 21, del dl 78/2010, ai sensi del quale non sarà possibile effettuare né progressioni verticali, oggi sostituite comunque dai concorsi pubblici con riserva di posti, né progressioni orizzontali, ottenere, cioè, incrementi stipendiali. Eventuali progressioni orizzontali potrebbero avere, fino a tutto il 2015, solo effetti economici, secondo indicazioni date dalla Corte dei conti, per altro non corrette e condivisibili, dal momento che nel comparto regioni ed enti locali le progressioni orizzontali hanno solo effetti economici e non giuridici. Dimagrimento anche per gli stipendi dei componenti degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, come capi gabinetto o consiglieri legislativi. La legge di Stabilità estende a questi soggetti il limite massimo stipendiale previsto dall’articolo 23-ter del dl 201/2011, convertito in legge 214/2011 (il cosiddetto «salva Italia»), cioè il trattamento economico del primo presidente della Cassazione, senza possibilità di conservare quanto percepito, se l’incaricato provenga da amministrazioni presso le quali non operi tale limite.
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