di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 16/1/2013)
Le graduatorie concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici non esauriscono il loro effetto nel concorso in cui sono state formate. Come è noto, è principio generale che le graduatorie rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 14).
Ciò è stabilito dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui “le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quale il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento