Una recente pronuncia di merito (Tribunale di Pescara, 20 gennaio 2016), offre il destro per una riflessione sul tema indicato nel titolo del presente spazio di approfondimento, ovverosia la composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari nel pubblico impiego, alla luce della riconfigurazione della disciplina normativa introdotta dalla riforma “Brunetta” di cui al d.lgs. n. 150/2009.
Invero, deve premettersi, al fine di sgombrare immediatamente il campo da perplessità, che né la previgente disciplina contrattuale sotto l’egida del d.lgs. n. 29/1993, né il successivo d.lgs. n. 165/2001, hanno mai disciplinato le modalità di composizione dell’UPD, lasciando sotto tale aspetto ampio spazio alla potestà autorganizzativa del singolo ente.
In tal senso deve interpretarsi l’unico passaggio che la norma di legge dedica al tema, contenuto nel comma 2 dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, a mente del quale “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1”, che come si evince dalla piana lettura della disposizione normativa, non prevede alcun vincolo se non quello della predeterminazione dell’organo destinato a svolgere le funzioni di UPD ivi citate.
Segnaliamo la VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA
Il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici
alla luce del Decreto attuativo della riforma Madia
(approvato il 20 gennaio 2016)
Videoconferenza in diretta a cura dell’Avv. Donato Antonucci
Videoconferenza in Diretta, 25 marzo 2016 – dalle 11.00 alle 12.30
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