In particolare, il Consiglio di Stato “è dell’avviso che tale modus procedendi non sia effettivamente compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d’esame da correggere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218).
Ed invero, dalla consecutio logica delle risultanze dei verbali che si sono richiamati, emerge con evidenza che il momento centrale e qualificante delle operazioni di correzione è stato determinato, nella presente fattispecie, dalla preliminare suddivisione degli elaborati da correggere fra i componenti della Commissione, ai fini di una lettura individuale; che cosa sia avvenuto a valle di tale lettura individuale può evincersi solo induttivamente dai verbali successivi, ma la ricostruzione più ragionevole, contrariamente a quanto si assume dalla difesa erariale, porta a escludere che vi sia stato un pieno rispetto della regola del collegio perfetto. …”
Consiglio di Stato sez. IV 14/3/2016 n. 1011
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