Nel caso di un dipendente assunto a tempo determinato e a tempo pieno con il profilo professionale di addetto stampa, lo stesso, per la formazione professionale obbligatoria prevista dal proprio ordine, può avvalersi di giornate di permesso?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene di dover formulare alcune osservazioni generali e preliminari, in considerazione della specificità della questione in esame.
Si rileva, innanzitutto, che, attualmente, non sembrano sussistere norme di legge o contrattuali che prevedono particolari o specifici permessi o altre forme di assenza per giustificare la partecipazione ai corsi rientranti nella formazione continua degli iscritti ad albi o ordini professionali.
In proposito, infatti, non può non rilevarsi che il D.P.R. n.137 del 2012 (che giova osservare si rivolge sia al mondo del lavoro privato che a quello pubblico), nel prevedere un obbligo “di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”, in capo ai predetti destinatari, non contiene alcuna previsione né in merito al titolo giustificativo dell’assenza, né con riguardo all’esistenza di un obbligo per l’amministrazione di garantire l’organizzazione e di assumersi l’onere per l’espletamento dei relativi corsi di formazione.
In sostanza, tale normativa non sembra riconoscere uno specifico diritto al professionista cui corrisponde un preciso obbligo del datore di lavoro, privato o pubblico, di giustificare, in modo automatico e per il fatto stesso della partecipazione ai corsi, la assenza del professionista finalizzata all’aggiornamento, assumendosi, conseguentemente, i relativi oneri sia diretti che indiretti.
La stessa previsione della sanzione disciplinare si colloca in via esclusiva all’interno del rapporto diretto tra il professionista e l’albo di iscrizione dello stesso.
Conseguentemente, proprio per la mancanza nella legge di una qualsiasi ipotesi di specifica giustificazione delle assenze riconducibili all’aggiornamento di cui si tratta ed in considerazione della prevalente finalizzazione dello stesso al soddisfacimento di un preciso interesse individuale del professionista, si ritiene che quest’ultimo possa certamente avvalersi, per tale finalità, dell’istituto del congedo per la formazione, di cui all’art.16 del CCNL del 14.9.2000 ed all’art. 5 della Legge n.53/2000.
Tale congedo, infatti, sia nella legge che nel CCNL è specificamente finalizzato anche alla partecipazione ad attività formative, di interesse precipuo del lavoratore, diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Tale indicazione, tuttavia, non esclude una possibile eventuale e diversa soluzione della problematica prospettata.
Esclusa, alla luce di quanto sopra detto, ogni forma di automatica e diretta giustificazione del assenze per l’aggiornamento obbligatorio del D.P.R. n.137/2012, l’ente, sulla base di una propria ed autonoma valutazione della effettiva e necessaria connessione di tale tipologia di aggiornamento dei professionisti iscritti ad albi (di tutte le diverse tipologie presenti nell’ente) con le proprie attività e con i propri obiettivi istituzionali e in presenza delle necessarie risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale, potrebbe decidere di inserire lo stesso nei vari programmi individuati in sede di adozione del piano annuale della formazione.
Sulla base di tale preventivo adempimento, pertanto, venendo in considerazione un’attività formativa o di aggiornamento che deve, comunque, ritenersi organizzata e finanziata dal datore di lavoro pubblico, troverà applicazione la regola generale per cui il dipendente che partecipa alle suddette attività deve essere considerato in servizio a tutti gli effetti, per tutta la durata delle stesse.
Ove anche tale soluzione non risultasse praticabile nel caso concreto, si ritiene che i lavoratori interessati, sulla base di una propria ed autonoma valutazione, non potrebbero che avvalersi delle altre tipologie di assenza attualmente previste dalla contrattazione collettiva nazionale: periodi di aspettativa per motivi personali o familiari, permessi per motivi personali o familiari; permessi a recupero, ecc.
Nel caso di una scelta nel senso della riconduzione dell’aggiornamento obbligatorio di cui si tratta nei programmi annuali delle attività di formazione dell’ente, data la specifica finalizzazione di queste, si ritiene che possano essere ammessi a fruirne solo i dipendenti in possesso del profilo professionale corrispondente alla professione per cui si è iscritti al relativo albo.
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