Il caso scrutinato dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria – sentenza n. 217/2016 – offre lo spunto per effettuare un approfondimento circa la necessità dell’autorizzazione per gli incarichi gratuiti – o con la previsione del solo rimborso delle spese vive affrontate per portarlo a termine – e soprattutto degli effetti sul lavoro compiuto qualora non fosse stata rilasciata l’autorizzazione.
Prima di approfondire il caso, vale la pena spendere alcune righe, richiamando la normativa di riferimento.
I commi 6 – 8 e 12 dell’ articolo 53 del d.lgs n. 165/2001 recitano:
“6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: (omissis..)
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; …
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Gli incarichi a personale esterno:
dal conferimento alla liquidazione dei compensi
Aggiornato con i Decreti “Madia”
Bologna, 10 maggio 2016
Milano, 17 maggio 2016
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