Con la sottoscrizione definitiva del Contratto quadro sui comparti – che avverrà dopo l’acquisizione dei pareri dei Comitati di Settore e della Corte dei Conti – si aprirà formalmente la tornata contrattuale 2016-2018. Poiché, come è noto, il rinnovo dei contratti non porterà in pratica alcun beneficio sostanziale dal punto di vista economico, assumerà un particolare rilievo la parte normativa che dopo anni e anni di stallo ha accumulato molto arretrato. Tra i vari aspetti che dovranno necessariamente essere affrontati se ne può ricordare uno che certamente non piacerà alle controparti sindacali: quello della disapplicazione formale delle pregresse clausole contrattuali che non risultano più conformi al dettato legislativo. Ci si riferisce alla norma introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 che sancisce il divieto per la contrattazione collettiva di trattare una serie di argomenti che fino ad allora erano sempre stati negoziati (organizzazione degli uffici, prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi). La norma de qua è l’art. 54 del citato decreto Brunetta che, peraltro, non ha mai avuto modo di essere applicata in concreto in quanto la contrattazione collettiva è stata bloccata pochi mesi dopo l’entrata in vigore della norma stessa. Ora, dunque, la questione non si può più eludere. Tra le clausole da disapplicare una delle più complesse ma anche delle più palesemente illegittime è quella che concerne il Comitato dei Garanti.
La responsabilità dei dirigenti
di aziende sanitarie e socio-sanitarie
contributi di
Carlo Bottari – Riccardo Campione – Giampiero Cilione e Giorgia Bartolucci – Paolo De Angelis – Francesco Ripa di Meana – Davide Tassinari – Boris Vitiello
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