Sull’entità della riduzione degli organici (20% del numero dei dirigenti e 10% della spesa relativa al personale con qualifica non dirigenziale) la prima considerazione da fare è che siamo in presenza di un ulteriore taglio che va ad aggiungersi a quelli non meno incisivi già programmati dal precedente governo Berlusconi. L’altra considerazione riguarda le amministrazioni interessate allo sfoltimento dei ranghi.
Si tratta in primo luogo delle amministrazioni statali (ministeri), anche a ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici (cosiddetto parastato), degli enti di ricerca e di alcune altre amministrazioni minori quali ad esempio gli enti lirici, l’agenzia spaziale, l’unione camere di commercio, il Cnel, l’azienda di assistenza al volo (Enav). La riduzione interessa anche il personale delle forze armate, mentre è escluso quello appartenente al comparto sicurezza (corpi di polizia a ordinamento civile e militare), al corpo dei vigili del fuoco nonché il personale amministrativo degli uffici giudiziari e di magistratura.
Dai nuovi tagli è inoltre escluso anche il comparto scuola e Afam (Alta formazione artistica e musicale), per il quale, in materia di organici, continua a trovare applicazione la specifica normativa di settore.
Un ragionamento a parte va fatto per gli enti locali, la cui dotazione organica dovrà allinearsi alla media nazionale del rapporto tra i dipendenti dell’ente, tra i quali vanno ricompresi anche quelli in servizio presso le società a partecipazione pubblica locale, totale o di controllo e la popolazione residente. Alle amministrazioni che si discostano dalla media per più del 20% è fatto divieto di procedere ad assunzione a qualsiasi titolo; mentre nei confronti di quegli enti che eccedono tale media del 40% si imporrà l’obbligo di procedere alla riduzione del personale.
Ma come si diceva all’inizio, l’aspetto che più di altri riveste carattere di novità è rappresentato dalle modalità con le quali si intende procedere alla riduzione degli organici. Innanzitutto va posto in rilievo come il principio dei tagli lineari trovi una particolare applicazione attraverso la norma che attribuisce alle amministrazioni interessate la possibilità di effettuare riduzioni selettive anche in misura inferiore a quelle stabilite dalla legge, a condizione però che la differenza sia compensata da maggiori riduzioni da parte di altre amministrazioni. In altre parole, quello che importa è il rispetto delle percentuali complessive di riduzione.
Il piano delle riduzioni verrà definito con uno o più decreti della presidenza del Consiglio dei ministri (dpcm) da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. Le amministrazioni con personale risultante in soprannumero all’esito delle riduzioni programmate dovranno dar corso alle procedure previste dalla vigente normativa (articolo 33 del dlgs n. 165/01) in tema di eccedenza di personale e mobilità collettiva. È in questo contesto che si colloca la disposizione sul prepensionamento come procedura prioritaria per ridurre gli esuberi.
Infatti, il decreto stabilisce che la riduzione degli organici verrà attuata a partire innanzitutto dai dipendenti che saranno in possesso entro il 31 dicembre 2014 dei requisiti per il diritto all’accesso e alla decorrenza dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia e di anzianità), sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 214/11. Si tratta in sostanza di quei soggetti che avrebbero maturato il diritto a pensione nel 2013, con decorrenza dall’anno successivo (2014), secondo la previgente normativa.
Va inoltre ricordato che nel caso di pensione di anzianità con il solo requisito contributivo di quarant’anni, la decorrenza della pensione è posticipata di tredici mesi per chi matura il diritto nel 2012 e di quattordici per chi lo perfeziona nel 2013. Nei confronti dei dipendenti collocati a riposo d’ufficio in base alla previgente disciplina pensionistica, i tempi di liquidazione dei trattamenti di fine servizio variano tra chi ha maturato il diritto a pensione entro il 2011 e chi lo perfeziona successivamente. Per i primi i termini di erogazione decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre per i secondi la decorrenza dei termini è fissata dal momento in cui avrebbero maturato i nuovi requisiti a pensione previsti dalla legge n. 214/11.
È bene ricordare che i termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio sono stati sensibilmente incrementati dal precedente governo Berlusconi (legge n. 148/11). L’inasprimento ha riguardato tutti i dipendenti che non avevano maturato il diritto a pensione prima del 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 138/11 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/11). In particolare, per le cessazioni dal servizio, con collocamento a riposo d’ufficio, per raggiungi limiti di età e di servizio l’attesa è passata da 105 a 270 giorni, mentre nei casi di dimissioni volontarie i tempi di erogazioni si sono innalzati da 270 a 810 giorni. Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali.
Tornando ai prepensionamenti, è di tutta evidenza come i tempi di attesa, soprattutto per i dipendenti che maturano il diritto a pensione sulla base dei previgenti requisiti dopo il 2011, siano destinati ad allungarsi e, in alcuni casi, il pagamento verrà effettuato ben oltre cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro che, ricordiamo, è disposta dall’amministrazione con atto unilaterale.
Inoltre, con l’estensione del calcolo contributivo a tutti i lavoratori e il concomitante congelamento delle retribuzioni nei comparti del pubblico impiego, il ricorso ai prepensionamenti determina una riduzione dell’importo
delle pensioni più accentuata per quei dipendenti che al momento del collocamento a riposo d’ufficio sono in possesso di un’età anagrafica più ridotta.
Per il personale in soprannumero che non matura entro il 2014 il diritto a pensione in base alla previgente normativa scatta la procedura di mobilità guidata, anche intercompartimentale, finalizzata alla ricollocazione presso le amministrazioni che presentano carenze di organico. Il personale trasferito in altre amministrazioni mantiene l’inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del transito e, nel caso di retribuzione più elevata rispetto al profilo di destinazione, con attribuzione di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti.
Un’altra modalità di riduzione degli organici in esubero consiste nel ricorso a forme contrattuali di rapporto di lavoro part-time per il personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Il personale non riassorbibile attraverso i prepensionamenti, la mobilità e i rapporti a tempo parziale viene collocato in disponibilità per un periodo massimo di ventiquattro mesi durante il quale percepisce un’indennità pari all’80% dello stipendio (con l’indennità integrativa speciale conglobata), con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato. Decorso il termine di ventiquattro mesi, l’amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il periodo di disponibilità può essere aumentato fino a un massimo di quarantotto mesi quando il personale interessato maturi entro tale periodo i requisiti per il diritto a pensione.
(FONTE: www.rassegna.it)
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