di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 17/6/2013)
Le progressioni orizzontali non costituiscono un diritto intangibile dei lavoratori: nel caso cui esse siano state deliberate in violazione dei principi dettati dai C.c.n.l. i loro effetti possono essere sospesi in via d’urgenza ed annullati nell’esame di merito. Il decorso di un lungo lasso di tempo non costituisce una condizione ostativa. Le rappresentanze sindacali unitarie non sono soggetti dotati di legittimazione ad intervenire, il che deve essere riconosciuto esclusivamente alle organizzazioni sindacali. Non bisogna chiamare in giudizio i singoli lavoratori in quanto beneficiari dell’istituto, ma sono sufficienti ad integrare il contraddittorio le organizzazioni sindacali. Sono queste le principali indicazioni contenute nella ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria n. 794 del 20 maggio 2013.
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