La Corte di Appello di Roma, con la sentenza 09/05/2016 n.2568, conclude, con articolata motivazione, circa la non retribuibilità delle prestazioni rese dai Lavori Socialmente Utili anche in caso di prestazioni rese, al di fuori del progetto, da considerare equivalenti a quelle di una categoria contrattuale (ndr Istruttore amministrativo cat. C1), non potendosi configurare nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato di fatto ai sensi dell’art.2126 del c.c.. Tale assunto discende dalla considerazione che il rapporto instaurato con gli LSU è un rapporto di tipo previdenziale/assistenziale e come tale non rientra nel rapporto di lavoro subordinato, da cui ne discende in via automatica l’impossibilità di remunerare le prestazioni rese anche al di fuori della causa tipica del progetto a cui gli stessi siano stati avviati. Le motivazioni, dei giudici di Appello sono qui di seguito esaminate…
Il Commento – Nessun diritto alla retribuzione per gli LSU, anche in presenza di prestazioni al di fuori del progetto
La Corte di Appello di Roma, nella sentenza 9 maggio 2016, n.2568, afferma la non retribuibilità delle prestazioni rese dai Lavori Socialmente Utili anche in caso di prestazioni rese, al di fuori del progetto, da considerare equivalenti a quelle di una categoria contrattuale
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