Legittimo il licenziamento intimato al lavoratore che richiede la concessione di un periodo di aspettativa e si assenta dal servizio senza attendere l’assenso dell’amministrazione. Questo, in estrema sintesi, il principio sancito da una recente pronuncia della corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, n. 3615 depositata il 5 luglio 2011 che, confermando la sentenza di prime cure, ritiene che integri la fattispecie di cui all’art. 25 comma 7 lettera d) del CCNL del 22 gennaio 2004 (licenziamento con preavviso per assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio superiore a 15 giorni) la condotta di colui che richiede la concessione di un periodo di aspettativa per ragioni personali e di famiglia ai sensi dell’art. 11 del CCNL del 14 settembre 2000.
Licenziabile per assenza arbitraria il dipendente che richiede un periodo di congedo e si assenta senza provvedimento autorizzatorio
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