In sede di riordino del settore termale la legge 24 ottobre 2000, n. 323 ha, fra l’altro, sancito il principio per cui le cure termali sono erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale limitatamente alle patologie che, sulla base di appropriati studi clinici e di riscontri obiettivi, possono trarre dalle stesse reale beneficio ai fini sia curativi che riabilitativi.
Tali patologie sono state individuate con D.M. 22 marzo 2001 che, nelle more di procedere ad un loro aggiornamento sulla base di studi scientifici volti a valutare l’efficacia della terapia termale, ha provvisoriamente indicato quelle di cui all’elenco approvato con decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1994. Elenco tuttora valido atteso che, malgrado il tempo trascorso, non si è ancora provveduto ad apportare allo stesso alcun aggiornamento.
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