Nel mese di gennaio 2013, tra gli orientamenti applicativi (http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2013/148-attualita/514-attualita-1) l’Aran interviene nel rispondere ad un quesito posto da un comune precisando ancora una volta, in modo più rigoroso, le corrette modalità di incremento di tali risorse decentrate, in attuazione delle previsioni dell’art. 15, comma 2, del CCNL del 1° aprile 1999, il quale recita quanto segue:
- In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- La disciplina prevista … non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- Gli importi previsti … possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
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