L’art. 71 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, trattando delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, prevede, al comma 1, che “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”.
Legittima per la Corte Costituzionale la riduzione del trattamento economico nei primi dieci giorni di assenza dal lavoro per malattia
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