di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 7/10/2011)
La pronuncia della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 4088 dello scorso 8 luglio concerne una delle ipotesi in cui il procedimento disciplinare deve essere definito non già per perseguire la sua finalità tipica (irrogazione di sanzione), bensì per regolare gli effetti giuridici sorti in connessione con la vicenda disciplinare.
Ci si riferisce in generale a tutte quelle ipotesi quali la mobilità, il collocamento in quiescenza ovvero, come nella fattispecie qui all’esame dei giudici di palazzo Spada, in cui il dipendente sia deceduto prima del completamento dell’iter punitivo e l’amministrazione non abbia assunto alcuna determinazione circa gli effetti economici della sospensione cautelare dal servizio, la cosiddetta restitutio in integrum.
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