di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 6/11/2012)
Il T.A.R. di Napoli nella sentenza breve 28 marzo 2012, n. 1510, avevano avuto modo di evidenziare come la nomina del Nucleo di Valutazione effettuata dal Sindaco fosse avvenuta in contrasto con le disposizioni di cui agli art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 150/2009 e dell’art.42, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Infatti, secondo i giudici campani, dalla combinazione di tali disposizioni discende la regola che la competenza alla nomina del nucleo di valutazione spetta al Consiglio comunale, in qualità di unico organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, e non al sindaco, che è semplicemente l’organo responsabile dell’amministrazione generale del comune ed il suo massimo rappresentante. A tal riguardo i giudici facevano presente che, se a termini dell’art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 150/2009 l’organismo di valutazione deve essere nominato “dall’organo di indirizzo politico-amministrativo”, d’altra parte è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico-amministrativo il Consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina.
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