di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 8/2/2012)
Dapprima la Ragioneria Generale dello Stato, d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il 18 ottobre 2010 con circolare n. 46078 aveva precisato che ““sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto” , successivamente la Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione 28 aprile 2011, n. 226, aveva gelato le amministrazioni pubbliche che avevano già programmato il proprio fabbisogno del personale o che erano in procinto di farlo (deroga concessa fino al 30/06/2011) inserendo nella propria programmazione un estensione dell’orario di servizio di personale assunto in part time per esigenze legate alla funzionalità dei servizi. Tali enti che avevano attuato tale estensione senza il rispetto, nell’anno 2011, del tetto del 20% del turn over rispetto all’anno precedente si vedevano privati i lori atti di legittimità.
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