La Corte si è espressa su un quesito sollevato dalla sezione ligure della Corte dei Conti che chiedeva se fosse vigente o meno la disposizione contenuta all’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 secondo cui ai fini della quantificazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali si applica una riduzione del 10% rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005. La sezione ligure riteneva che il citato comma fosse vigente, e non abrogato dall’art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 e dall’art. 61, comma 10, del d.l. n. 112/2008.
Per le sezioni riunite la norma non contiene un limite temporale, e ne viene ribadita l’attuale vigenza. Infatti le sezioni riunite affermano che “la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il d.l. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”
(fonte: ilpersonale.go-vip.net)
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