L’eccedenza ed il collocamento in disponibilità

16 Gennaio 2012
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di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 16/1/2012)

La fissazione di una scadenza annuale per il rilevamento delle condizioni di eccedenza del personale pubblico; la definizione di parametri più precisi per arrivare a tale dichiarazione; la limitazione delle prerogative del sindacato; la conferma del ruolo centrale che devono avere i dirigenti e della condizione giuridica ed economica dei dipendenti collocati in disponibilità: possono essere così riassunti i tratti ispiratori della nuova disciplina dettata dalla legge n. 183/2011, c.d. di stabilità 2012, all’art. 16 in materia di eccedenza del personale dipendente dalle PA. La disposizione riscrive completamente il testo dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001.
Le finalità che il legislatore vuole perseguire con la novella sono evidenti: rendere più semplice proceduralmente il ricorso a questo istituto, nonché “liberare” le amministrazioni dalla necessità di acquisizione preventiva del consenso sia dei dipendenti che delle organizzazioni sindacali.

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