Le indicazioni dell'(ex)Inpdap sulla riforma delle pensioni (3)

19 Aprile 2012
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di S. Oddo Casano (ilpersonale.go-vip.net 19/4/2012)

art. 24, comma 19: totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

Introduce la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti da esercitarsi in modo indipendente dall’anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa. E’ questa la sola novità rispetto al pregresso: infatti, i requisiti anagrafici prescritti rimangono fissati in 65 anni; permane anche il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva (in caso di accesso indipendente dall’età) nonché il regime delle finestre mobili (18 mesi). Di contro, anche alle prestazioni in regime di totalizzazione deve essere applicato l’adeguamento alla speranza di vita.

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