di F. Sacco (ilpersonale.go-vip.net 1/3/2013)
Con ordinanza del 7 novembre 2012 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n° 151 per violazione degli articoli 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, comma 4, della Costituzione.
La norma censurata dal Tar, come noto, tratta del congedo straordinario finalizzato all’assistenza di familiari portatori di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art. 4 della legge n° 104 del 1992.
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