L’incremento del fondo per le risorse decentrate

11 Febbraio 2013
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di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 11/2/2013)

Sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 78/2010, non si deve, ancora per il 2013 e salvo proroghe di questo vincolo, superare il tetto del fondo del 2010; le uniche eccezioni sono costituite dalla attivazione dei piani di razionalizzazione e risparmio della spesa previsti dall’art. 16 del d.l. n. 98/2011, per come chiarito dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2/2013, e dalle risorse che possono essere definite come conto terzi, per come indicato dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 51/2011 e dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012. Anche gli incrementi del fondo ex art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1 aprile 1999 per i dipendenti ed ex art. 26, comma 2, CCNL 23 dicembre 1999 per i dirigenti vanno compresi in tale tetto e non sfuggono dal vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione dei dipendenti in servizio. Le indicazioni dell’Aran ci dicono espressamente che “deve comunque essere rispettato anche il generale vincolo in materia di risorse decentrate stabilito dall’art.9, comma 2-bis, della legge n. 122/2010”.

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