di R. Salimbeni (ilpersonale.go-vip.net 28/11/2012)
L’ art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010, prevede, come noto, che “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.
Il divieto di incrementare il fondo per valori superiori al suo ammontare relativo al 2010, nonché l’individuazione puntuale delle poste da ricomprendere o meno nell’impedimento de quo ,ha costituito oggetto di diverse pronunce da parte di svariate sezioni regionali della Corte dei Conti.
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