La sezione lavoro della S.C. di Cassazione torna, con la pronuncia 26 settembre 2012, n. 16374, sul tema del diritto di difesa del lavoratore in ambito disciplinare con una interessante pronuncia in campo privato ma che presenta, per la perspicua motivazione, aspetti di interesse generale su un tema sovente battuto dai sentieri giurisprudenziali.
Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice di legittimità, è stata confermata la sentenza d’appello dichiarativa dell’illegittimità della sanzione espulsiva irrogata nei confronti di un lavoratore che, pur avendo richiesto di essere ascoltato a sua difesa avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 7 comma 2 della legge n. 300/1970, aveva subito la sanzione disciplinare senza l’audizione, non essendo il lavoratore intervenuto all’audizione adducendo motivi di salute ostativi.
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