di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 23/10/2012)
Prima di verificare le motivazioni che hanno condotto i giudici piemontesi, nella recente deliberazione 12 ottobre 2012, n. 305, ad affermare che non sia possibile riportare a nuovo le risorse non utilizzate nell’anno precedente qualora le stesse aumentino il fondo delle risorse decentrate ad un livello superiore alle risorse dell’anno base 2010, è necessario procedere alla ricostruzione storica del problema. Il tutto nasce dalla correlazione dell’art. 17 comma 5 del C.c.n.l. 14 settembre 2000 Regione ed Autonomie Locali il quale prevede che “Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo”, e le disposizioni previste dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010 , n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento