di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 24/6/2013)
Le parti, a cominciare da quella datoriale, devono ispirare i propri comportamenti durante la contrattazione collettiva decentrata integrativa ai principi della correttezza e della buona fede. Il mancato raggiungimento di una intesa legittima, in termini generali, le P.A. alla utilizzazione dell’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165/2001, norma introdotta dal d.lgs. n. 150/2009, cioè l’assunzione di decisioni unilaterali provvisorie e motivate, nonché sottoposte al controllo dei revisori dei conti, in caso di mancato raggiungimento di una intesa. I dirigenti, gli amministratori ed i componenti i collegi di revisione dei conti devono prestare particolare attenzione a non incorrere nella cd “responsabilità da contrattazione decentrata”. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni contenute nel recente manuale Aran “Le procedure della contrattazione decentrata integrativa per il comparto regioni ed autonomie locali”.
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