Il codice disciplinare di cui all’art. 3 del C.c.n.l. 11 aprile 2008 per il comparto regioni autonomie locali, prende in espressa considerazione i comportamenti gravemente ingiuriosi serbati dal dipendente nei confronti di altri dipendenti, utenti o terzi al comma 5, lettera g), riconducendolo nell’ambito della sanzione della sospensione dal servizio da uno a dieci giorni.
Deve pure sottolinearsi che il comma 4 prevede, alla lett. b) la sanzione fino a quattro ore di multa per comportamenti contrari ai principi di correttezza verso superiori, altri dipendenti ed il pubblico, previsione di carattere meno specifico della prima ma che potrebbe ricomprendere condotte per certi versi assimilabili a quelle ingiuriose, certo di minore serietà.
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