Sulla trasformazione di un contratto di lavoro da part time a tempo pieno, qualora lo stesso contratto era originariamente previsto a tempo pieno, fino ad oggi la posizione della giurisprudenza contabile era unanime nello stabilire che, benché lo stesso non rilevasse quale nuova assunzione era, tuttavia soggetto ai limiti del non aumento delle spese del personale previste dall’art.1, comma 554, legge 296/2006 (legge finanziaria del 2007). La Corte dei Conti del Veneto con deliberazione n.106 depositata in data 29 aprile 2013, smentisce tale orientamento e tiene indenne tali trasformazioni anche dalle limitazioni riferite all’incremento della spesa.
La Corte dei Conti cambia parere sulla trasformazione da part time a tempo pieno
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