di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 8/5/2013)
L’art. 40 della Costituzione riconosce ed attribuisce direttamente ai lavoratori il diritto di sciopero; l’art. 28 dello Statuto dei lavoratori sanziona ogni comportamento idoneo a ledere il diritto di sciopero. Tale diritto non incontra limiti diversi da quelli propri della ragione storico-sociale che lo giustifica e dell’intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2004 n. 23552).
In tal senso, lo sciopero è legittimo se consiste in un’astensione dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi, purché le forme di attuazione non assumano modalità delittuose, in quanto lesive, dell’incolumità o della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende. Se così è, il danno che lo sciopero produce direttamente in capo al datore di lavoro determinato dall’interruzione o dalla riduzione dell’attività lavorativa è connaturale alla funzione di autotutela coattiva propria dello stesso ed ineliminabile.
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