Parere Aran in caso di eventi che rendano impossibile la prestazioni lavorativa

27 Novembre 2013
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Con parere RAL_1582_Orientamenti Applicativi del 4 novembre 2013 l’Aran risponde al seguente quesito:

Ai fini della fruizione dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall’art. 19, comma 2 del CCNL del 6.7.1995, può rappresentare una valida motivazione il verificarsi di una situazione occasionale che renda difficoltoso il raggiungimento della sede lavorativa (nevicata, sciopero dei mezzi pubblici)?

Risposta:

In materia, si ritiene utile precisare quanto segue:

1 – data l’ampiezza e la genericità della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”, si ritiene che nell’ambito della stessa possa essere ricondotta anche la situazione del dipendente che, in relazione alla sua particolare situazione soggettiva, possa trovarsi in una condizione di impossibilità a raggiungere la sede di lavoro (sciopero dei mezzi di trasporto; particolari situazioni metereologiche); tale possibilità è stata espressamente esplicitata nell’orientamento applicativo RAL 1211  già formulato in materia (consultabile sul sito www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali,  Ferie e festività);

2 – in proposito, si ricorda che tale prassi applicativa era diffusa anche nel precedente regime pubblicistico relativamente modalità di possibile utilizzo dell’istituto del congedo straordinario (art.37 del DPR n.3/1957, che riconosceva a ciascun dipendente la possibilità di assentarsi a tale titolo per un massimo di 30 giorni annui retribuiti per intero);

3 – la fruizione dei tre giorni di permesso retribuito è subordinata sempre alla valutazione del datore di lavoro pubblico in ordine alla insussistenza, nella giornata o nelle giornate a tal fine indicate dal dipendente, di eventuali ragioni organizzative od operative che ne impediscano la concessione;

4 – infatti, nell’ambito della complessiva disciplina dell’istituto, il lavoratore non è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione del permesso ed il datore di lavoro pubblico non è in nessun caso obbligato a concedere il permesso. Quest’ultimo, ben può, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, anche negare la fruizione dello stesso in presenza di ragioni organizzative e di servizio ritenute prevalenti rispetto all’interesse del lavoratore evidenziato nella domanda;

5 – appare evidente, pertanto, che quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione del permesso;

6 – conseguentemente, ove la richiesta non appaia del tutto motivata o adeguatamente giustificata, a seguito della comparazione degli interessi coinvolti di cui si è detto, il datore di lavoro potrà far valere la prevalenza delle esigenze di servizio, negando la concessione del permesso;

7 – la domanda di fruizione del permesso, secondo le regole generali dovrebbe essere presentata con congruo anticipo rispetto al momento della fruizione;

8 – tuttavia, in casi straordinari la domanda potrebbe essere presentata anche nella stessa giornata in cui il dipendente intende avvalersi del permesso; a tal fine l’ente, in un proprio regolamento “aziendale” di stampo privatistico, nel disciplinare gli adempimenti formali per la richiesta e la concessione dei permessi di cui si tratta, al fine di evitare applicazioni differenziate da parte dei diversi dirigenti dell’ente, potrebbe fornire anche indicazioni sulla casistica delle situazioni, di carattere eccezionale, che potrebbero legittimare la domanda del dipendente nella stessa giornata in cui intende fruire del permesso;

9 – anche in questa specifica ipotesi, il datore di lavoro pubblico non può non procedere alla comparazione dell’interesse del dipendente con proprie esigenze organizzative, negando la fruizione del permesso retribuito, ove queste ultime debbano ritenersi prevalenti.

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