DOMANDA
Nel caso di dipendente assunto presso un ente a seguito di un processo di mobilità, ai fini della determinazione della durata del periodo di preavviso, si deve computare solo il servizio prestato lo stesso o anche quello reso presso l’amministrazione di provenienza?
RISPOSTA
L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che la durata del periodo di preavviso, nel caso in esame, ai sensi dell’art.12 del CCNL del 9.5.2006, debba essere calcolata con riferimento all’anzianità di servizio maturata sia presso l’ente presso il quale il dipendente attualmente lavora, sia presso la diversa amministrazione di provenienza, prima del trasferimento.
Si ricorda, infatti, che, in base alle previsioni dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo e diverso datore.
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