L’istituto della mobilità. Ancora pronunce dei giudici contabili – Il Commento di L. Boiero

I giudici contabili piemontesi, su richiesta di parere di un sindaco, sono ritornati ad occuparsi del tema della mobilità in questo periodo  storico contraddistinto dal vincolo imposto dal comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e finalizzato alla ricollocazione del personale soprannumerario delle aree vaste.

1 Luglio 2016
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di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 1/7/2016)

I giudici contabili piemontesi, su richiesta di parere di un sindaco, sono ritornati ad occuparsi del tema della mobilità in questo periodo  storico contraddistinto dal vincolo imposto dal comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e finalizzato alla ricollocazione del personale soprannumerario delle aree vaste. Ricordiamo che su questo specifico punto la   Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 19/QMIG del 16 giugno 2015,  ha avuto modo di precisare come “vero è che in astratto l’art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale «destinatario delle procedure di mobilità» secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario”.
Prima di entrare nel merito della risposta fornita dalla Sezione della Corte dei Conti piemontese, ripercorriamo la normativa inerente l’istituto della mobilità volontaria.
Le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato da illo tempore  dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis  cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.
La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente.

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