Il caso riguarda un dipendente pubblico che aveva svolto incarichi esterni non autorizzati dalla propria amministrazione e, a seguito della scoperta delle citate attività extraistituzionali, l’amministrazione di appartenenza aveva intimato alla dipendente la restituzione di tutte le somme percepite in difetto della citata preventiva autorizzazione. A seguito dell’opposizione da parte della dipendente, alla restituzione delle citate somme richieste, il Giudice del lavoro con sentenza, passata in giudicato, ha disposto la revoca del provvedimento opposto, dichiarando che la dipendente nulla doveva restituire all’amministrazione pubblica, considerato che l’autorizzazione deve essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti, pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico, diretti destinatari del descritto obbligo, rimanendo ferma la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere in prima persona la prevista autorizzazione, configurandosi tuttavia la medesima scelta come una semplice facoltà, con il corollario che il dipendente ben può restare completamente inerte. Nonostante la sentenza del giudice ordinario, ormai divenuta definitiva, in quanto non opposta dall’Amministrazione, sulla stessa questione è intervenuto il giudice contabile ed in particolare la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 226 depositata in data 28 giugno 2016.
Sulla competenza esclusiva del giudice contabile
Il Collegio contabile precisa come in materia di incarichi svolti e non autorizzati, la competenza sia del giudice contabile, in quanto trattasi di azione risarcitoria discendente dall’applicazione della normativa di cui all’art.1, comma 60, della legge 662/1996 e art. 53, comma 7, del d.lgs n. 165 del 2001. Sulla questione della competenza, in specifico regolamento preventivo di giurisdizione, si è espressa la Corte di Cassazione a Sezione Unite, con l’ordinanza n.22688 del 02/11/2011.
Novità editoriale:
di Luigi Oliveri
La riforma della normativa sulla trasparenza, il D.Lgs. 33/2013 riscritto in parte dal D.Lgs. 97/2016, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of Information Act (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni.
L’elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, amplia l’accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente dati, informazioni e documenti prodotti. L’eventuale rigetto delle domande di accesso dovrà essere sempre molto ben motivato.
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