DOMANDA:
Un lavoratore reintegrato in servizio, a seguito di sentenza del giudice del lavoro che ha dichiarato la illegittimità del suo licenziamento, può fruire delle ferie maturate e non godute prima del licenziamento stesso?
RISPOSTA:
In relazione a tale problematica, si ritiene che non sembrano sussistere impedimenti giuridici a che al lavoratore, a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice del lavoro, sia riconosciuta la possibilità di fruire del residuo di ferie maturate e non godute nella fase del rapporto di lavoro antecedente alla applicazione della misura disciplinare del licenziamento per giusta causa.
Infatti, anche se il dipendente all’epoca non ha presentato domanda di fruizione di quelle ferie, non può trascurarsi la rilevanza del “factum principis” rappresentato dall’adozione da parte del datore di lavoro di un provvedimento di licenziamento, successivamente venuto meno per effetto di pronuncia giudiziale, che comunque, oggettivamente, ha impedito il godimento delle ferie maturate.
Pertanto, poiché in base ai principi generali, per effetto della reintegrazione in servizio disposta dal giudice del lavoro, si ricostituisce giuridicamente il rapporto di lavoro di cui era titolare il dipendente fino al momento del licenziamento, si ritiene che, conseguentemente, questi, ora, possa anche avvalersi di quelle ferie maturate e non godute fino al licenziamento stesso.
Secondo principi di correttezza e buna fede, il dipendente concorderà con il datore di lavoro pubblico uno specifico, organico e completo piano di smaltimento delle ferie maturate e non fruite, idoneo anche a non determinare ricadute sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio di attuale assegnazione del dipendente.
Evidentemente, il problema non si pone, ove le ferie di cui si tratta, siano state già oggetto, all’epoca, di monetizzazione, nei soli limiti in cui questa deve ritenersi ancora possibile, sulla base dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 6.8.2012 e n. 40033 del 8.10.2012, con i quali sono stati forniti chiarimenti sulle modalità della corretta applicazione delle previsioni dell’art. 5, comma 8 della Legge n.135 del 2012.
Ugualmente il problema non si pone neppure nell’ipotesi in cui le ferie, maturate e non godute dal lavoratore prima del licenziamento, siano state comunque valutate nell’ambito dell’eventuale risarcimento del danno già riconosciuto dal giudice a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento del dipendente e della reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro.
Si ritiene, infine, opportuno ricordare anche che, per la mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa effettivamente resa, il lavoratore non matura ferie nel periodo di assenza dal lavoro compreso tra il giorno del licenziamento illegittimo e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposto dal giudice del lavoro, come evidenziato dalla giurisprudenza (CdS, Sez. III n. 1127/1988; Cass. Civile n.6872 del 1988 e n.504 del 1985; Cass. civile, sez. lav., 26.6.1991, n. 7179; Cass. civile, sez. lavoro, n. 5486 del 18.5.1995; Cass. civile, sez. lavoro, 5 maggio 2000 n. 5624; Consiglio di Stato, Commissione Speciale Pubblico Impiego, n.475 del 5.2.2001;Cass. civile, sez. lav., 8.7.2008, n. 18707).
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