Le assunzioni dei vigili con il comma 557 della legge n. 311/2004, cioè fino ad un massimo di 12 ore settimanali al di fuori dell’orario di lavoro, sono consentite anche in presenza dei vincoli alle assunzioni dei vigili municipali. Tale divieto si estende alle assunzioni per utilizzazione di graduatorie dell’ente o di altre amministrazioni. Questi vincoli non si applicano nelle 8 regioni in cui non vi sono più vigili provinciali in eccedenza o sovrannumero. Le assunzioni possono essere fatte con procedure ordinarie utilizzando le capacità assunzionali del 2013 e del 2014. Non vi sono deroghe per le assunzioni di assistenti sociali. I costi del comando, se svolto all’interno dell’orario di lavoro, non vanno conteggiati nella spesa per le assunzioni flessibili. Sono queste le più recenti indicazioni dettate dalle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.
LE ASSUNZIONI DEI VIGILI A TEMPO DETERMINATO
Le assunzioni dei vigili utilizzando il citato comma 557 della legge n. 311/2004 possono essere effettuate unicamente entro i tetti attualmente in vigore per questo tipo di assunzioni, cioè stagionali e per una durata non superiore a 5 mesi non prorogabili nell’anno solare. Nei divieti alle assunzioni dei vigili sono compresi anche i comandi e convenzioni. In questa direzione vanno le indicazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n. 182 del 5 luglio 2016. Si deve aggiungere che questo vincolo non si applica nelle 8 regioni in cui l’assorbimento dei vigili provinciali è stato effettuato interamente.
Ci viene detto che il comma 557 della legge 311/2004 “continua ad essere applicabile a condizione che il personale assunto sia stagionale, a tempo determinato e con contratto di durata non superiore a 5 mesi non prorogabili nell’anno solare”. Occorre aggiungere che la limitazione alle assunzioni dei vigili ha un carattere “peculiare, per certi versi più restrittiva rispetto a quella contenuta nelle legge di stabilità”; in tal modo il legislatore ha voluto incentivare “il transito del personale della polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale”. Nella stessa direzione va ricordato che il legislatore ha previsto ulteriori deroghe in materia di assunzioni e di spesa del personale.
Il parere ci dice infine che i divieti dettati per il ricorso a queste figure professionali si applicano “non solo per l’assunzione di personale in mobilità in entrata, ma anche per l’utilizzo di personale in comando”. E’ ancora in vigore, in ragione della tassatività del vincolo legislativo, “il divieto di ricorso a convenzioni o protocolli d’intesa per la gestione associata di servizi e funzioni che si pongano in contrasto sostanziale con il divieto di reclutamento”.
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