Grande confusione da parte degli enti locali nel definire esattamente le proprie capacità assunzionali nell’anno 2016, a seguito delle continue norme di modifica e/o di integrazione disposte dal legislatore, dovute in gran parte dal problema della ricollocazione del personale di Area Vasta. La ricostruzione non è semplice, in quanto ci troviamo di fronte a soli quattro mesi dalla fine dell’anno ed avendo avuto informazioni pervenute solo ultimamente sia con la circolare della Funzione Pubblica del 11/08/2016, sia con le nuove disposizioni contenute nella conversione in legge del decreto legge 24/06/2016 n.113, pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo in data 20/08/2016 al n.194.
Al fine di sintetizzare in modo comprensibile tutte le casistiche oggi previste per poter assumere, risulta fondamentale, in via preliminare, distinguere i comuni appartenenti alle Regioni che hanno avuto ripristinato l’ordinario regime di reclutamento, rispetto a quelle in cui il citato sblocco non è avvenuto. Inoltre, va tenuto conto che in sede di conversione in legge del d.l.113/2016 è stato inserito all’art.16 il comma 1-ter che recisa quanto segue “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità”.
LE REGIONI CON RIPRISTINO DELLE ORDINARIE FACOLTA’ ASSUNZIONALI
Le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) avevano previsto che il ripristino delle ordinarie capacità assunzionali, da parte degli enti locali, potesse avvenire solo mediante pubblicazione sul portale http://www.mobilita.gov.it
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