Enti locali e Regioni: condizioni per le assunzioni di personale nel 2017

Sono numerose le disposizioni dettate in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli enti locali. Tali disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, da ultimo con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e danno corso a regole diversificate.

16 Gennaio 2017
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Sono numerose le disposizioni dettate in materia di assunzioni di personale da parte delle regioni e degli enti locali. Tali disposizioni sono state oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, da ultimo con la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) e danno corso a regole diversificate.

Le condizioni

  1. L’ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell’anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
  2. L’ente deve avere trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (legge n. 232/2016). Solamente per il 2016 il DL n. 113/2016 ha sanato la comunicazione tardiva di questo vincolo effettuata comunque entro il 30 aprile;
  3. L’ente deve dimostrare che allo stato delle informazioni in suo possesso il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato nel corso dell’anno (questa indicazione è stata fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e si ritiene che essa continui ad essere applicabile anche ai vincoli del rispetto del pareggio di bilancio);
  4. La spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell’ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006);
  5. La spesa del personale deve essere stata inferiore a quella del 2008 per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) (articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 e smi);
  6. Rideterminazione della dotazione organica almeno una volta nell’ultimo triennio (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
  7. Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);
  8. Attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
  9. Approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
  10. Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, del D.L. n. 66/2014),
  11. Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

Si ricorda che non è obbligatorio per gli enti locali e le regioni dare corso alla approvazione del piano delle performance, poichè tale vincolo non si applica in modo obbligatorio alle amministrazioni locali e regionali e poiché la sanzione del divieto di effettuare assunzioni per gli enti inadempienti è previsto solamente per le amministrazioni statali.

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