Permessi per l’assistenza ai disabili – Orientamento ARAN

Con orientamento applicativo del 13.1.2017, l’ARAN risponde ad un quesito relativo ai permessi per l’assistenza ai disabili. In particolare la domanda verte sulla possibilità di riproporzionare i permessi stessi in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale

20 Gennaio 2017
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Orientamenti applicativi ARAN 13/1/2017 n. RAL_1895

I permessi per l’assistenza ai disabili, di cui all’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, sono riproporzionati?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, secondo le regole generali, ordinariamente, non è prevista alcuna riduzione dei tre giorni di permesso.
Tuttavia si ricorda che l’art.19 del CCNL del 6.7.1995, consente di utilizzare tali permessi anche ad ore, nei limiti di 18 ore mensili. Sulle modalità applicative di tale ultima disposizione contrattuale, nel caso in cui il lavoratore fruisca dei permessi in parte a giorni e in parte ad ore, si rinvia alle indicazioni dell’orientamento applicativo RAL1433 (consultabile www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Permessi) nonché dell’informativa Inpdap n.33 del 9.12.2002.
Nel caso in cui il medesimo lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale decida di fruire dei permessi giornalieri ad ore, ad avviso della scrivente Agenzia, queste non possono non essere riproporzionate in relazione alla ridotta durata dell’orario di lavoro per lo stesso prevista, perché, in caso contrario, il dipendente titolare di tale tipologia di contratto finirebbe per godere di un vantaggio del tutto ingiustificato.
In sostanza, occorre rapportare ad ore le tre giornate lavorative in tempo parziale orizzontale.
Pertanto, se, in base al contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale sottoscritto, il lavoratore è tenuto ad una prestazione lavorativa di 14 ore settimanali, il dipendente avrà diritto ad un numero di ore mensili di permesso, ai sensi dell’art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e dell’art.19, comma 6, del CCNL del 6.7.1995 pari ai 14/36 di 18 e cioè a 7 ore mensili.

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