Buoni pasto: calcolo della quota di 1/3 da porre a carico del dipendente fruitore

L’Aran, con orientamento RAL_1910, risponde al quesito posto da un Comune in relazione alla disciplina dei buoni pasto e in particolare su quale importo deve essere calcolata la quota di 1/3 da porre a carico del dipendente fruitore

3 Marzo 2017
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Orientamenti applicativi ARAN 9/2/2017 n. RAL_1910

In relazione alla disciplina dei buoni pasto, di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, su quale importo deve essere calcolata la quota di 1/3 da porre a carico del dipendente fruitore tra:
a) valore facciale del buono (ad es. € 8);
b) costo effettivo del buono acquisito dall’ente , mediante adesione a convenzione Consip (ad es. € 6,90, corrispondente ad € 8, meno lo sconto praticato).

Per quanto di competenza, relativamente alla problematica concernente la determinazione del valore del buono pasto, si deve ricordare che l’art. 46, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999 prescrive che “il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente.”

Il riferimento all’art.45, comma 4, del CCNL del 14.9.2000, contenuto nell’art.46, comma 1, del medesimo CCNL, relativamente alla determinazione del costo del buono pasto, deve essere inteso nel senso che, proprio in questa sede, l’ente deve prevedere un importo che sia pari alla somma che avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa (solo i due terzi del costo convenzionale del pasto).
Pertanto, ai fini dell’applicazione della clausola contrattuale, è sufficiente che l’ente provveda all’erogazione, per ogni “ticket”, di una somma, esclusivamente a proprio carico, pari ai 2/3 del costo unitario di un servizio mensa, risultante dal costo dei generi alimentari e del personale (l’importo può essere individuato dall’ente anche attraverso una semplice indagine di mercato o avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio o delle associazioni dei ristoratori o con verifiche presso mense aziendali dell’area territoriale interessata).
In tal modo, la disciplina contrattuale, prevedendo che il valore nominale del buono pasto deve corrispondere ai due terzi del costo unitario di un pasto medio, ha inteso fornire un criterio per quantificare la spesa massima che può essere posta a carico dell’ente nel caso di attivazione del servizio dei buoni pasto.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se la somma corrispondente a quella che il datore di lavoro avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa è pari a € 10, applicando il principio per cui i 2/3 di tale costo è a carico dello stesso datore di lavoro, il valore del buono pasto sarà pari ai 2/3 di 10 e cioè € 6,70.
Indicazioni in tal senso, sono state fornite con l’orientamento applicativo RAL1269 già formulato in materia (consultabile sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed autonomie locali, Istituti particolari).

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