I giudici contabili campani – con delibera n. 31/2017– hanno preliminarmente sottolineato che i limiti ‘quantitativi’ alla spesa introdotti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, si inseriscono in un più generale disegno volto ad arginare l’utilizzo indiscriminato di contratti di tipo flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l’insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione. A loro dire, in questa prospettiva, l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 introduce un evidente favor per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da utilizzare per dare risposta ai fabbisogni ordinari ed alle esigenze di carattere duraturo, nel rispetto delle norme contrattuali e della disciplina di settore; al contempo, relega le forme contrattuali flessibili all’esclusivo soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
Graduatorie a tempo determinato e assunzioni con coperture finanziarie derivante dal Codice della Strada
Un ente locale, dopo aver richiamato le restrizioni imposte dall’art. 9 del D.L. 78/2010 in tema di assunzioni a tempo determinato, ha recentemente richiesto alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti
I giudici contabili campani – con delibera n. 31/2017– hanno preliminarmente sottolineato che i limiti ‘quantitativi’ alla spesa introdotti dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, si inseriscono in un più generale disegno volto ad arginare l’utilizzo indiscriminato di contratti di tipo flessibile in chiave antielusiva rispetto ai vincoli progressivamente introdotti per le spese di personale a tempo indeterminato, evitando, al contempo, l’insorgenza di nuovo precariato, in grado di vanificare le politiche di stabilizzazione. A loro dire, in questa prospettiva, l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 introduce un evidente favor per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da utilizzare per dare risposta ai fabbisogni ordinari ed alle esigenze di carattere duraturo, nel rispetto delle norme contrattuali e della disciplina di settore; al contempo, relega le forme contrattuali flessibili all’esclusivo soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
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