Il fatto
Un docente universitario è stato chiamato a restituire le somme percepite per un incarico retribuito effettuato nei confronti di un Società di trasporti, in mancanza della preventiva autorizzazione rilasciata dal Preside. A seguito della citata richiesta restitutoria, su richiesta del docente, il Preside della Facoltà rilasciava una autorizzazione postuma del seguente tenore: “Se il professore avesse avanzato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, la Facoltà avrebbe concesso il nulla osta in quanto non interferente con i suoi compiti di docente”. Tale giustificazione rilasciata ex post non è stata, tuttavia, ritenuta sufficiente a superare la richiesta restitutoria ed il docente ha proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento della richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti in assenza della previa autorizzazione. Evidenzia sul punto il ricorrente come la questione posta riguardi la corretta interpretazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, la possibilità che la norma consenta un’autorizzazione postuma allo svolgimento di incarichi retribuiti, considerato che tale autorizzazione pur se successiva avrebbe, in ogni caso, efficacia sanante ed avrebbe imposto la revoca della determinazione di recupero delle somme percepite.
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