E’ valida l’autorizzazione postuma per gli incarichi extra istituzionali dei dipendenti pubblici?

Pur essendo rivolta la questione affrontata dai giudici amministrativi sulla possibile validità di un’autorizzazione postuma rilasciata da parte della propria amministrazione ad un docente universitario, per il conferimento di incarichi extraistituzionali, le indicazioni fornite dal plesso amministrativo assumono rilevanza per la tutta la PA

21 Marzo 2017
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Pur essendo rivolta la questione affrontata dai giudici amministrativi sulla possibile validità di un’autorizzazione postuma rilasciata da parte della propria amministrazione ad un docente universitario, per il conferimento di incarichi extraistituzionali, le indicazioni fornite dal plesso amministrativo assumono rilevanza per la tutta la PA essendo analizzata la fonte principale rintracciabile nelle disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs.165/2001). Qui di seguito sono commentate le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale Amministrativo per la Calabria, con la sentenza 14/3/2017 n.195.

Il fatto

Un docente universitario è stato chiamato a restituire le somme percepite per un incarico retribuito effettuato nei confronti di un Società di trasporti, in mancanza della preventiva autorizzazione rilasciata dal Preside. A seguito della citata richiesta restitutoria, su richiesta del docente, il Preside della Facoltà rilasciava una autorizzazione postuma del seguente tenore: “Se il professore avesse avanzato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico, la Facoltà avrebbe concesso il nulla osta in quanto non interferente con i suoi compiti di docente”. Tale giustificazione rilasciata ex post non è stata, tuttavia, ritenuta sufficiente a superare la richiesta restitutoria ed il docente ha proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento della richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti in assenza della previa autorizzazione. Evidenzia sul punto il ricorrente come la questione posta riguardi la corretta interpretazione dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, la possibilità che la norma consenta un’autorizzazione postuma allo svolgimento di incarichi retribuiti, considerato che tale autorizzazione pur se successiva avrebbe, in ogni caso, efficacia sanante ed avrebbe imposto la revoca della determinazione di recupero delle somme percepite.

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