LEGGI la CIRCOLARE del del 21.3.2017, prot. n. 3724
Nella specie, l’articolo l, comma l, dell’ordinanza n.399 del 11.10.2016, prevede che: “In ragione delle maggiori incombenze connesse agli eventi calamitosi in premessa, i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 sono autorizzati, per la durata dello stato di emergenza, a sospendere l’efficacia delle convenzioni pattuite ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter nominare Segretari comunali, anche se iscritti all’Albo di altra regione, da destinare all’esclusivo servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualità di reggenti.“.
Il comma 2 dell’articolo in commento stabilisce, inoltre, che: “Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma l , anche in qualità di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto è corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un’indennità commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”.
Tanto premesso, si rappresenta come, in relazione alle modalità di erogazione a1 segretari comunali, titolari o reggenti, dell’indennità di cui alle ordinanze in oggetto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot.n.l3810 del 23.02.2017.. abbia chiarito che: “il pagamento dell‘indennità prevista dalla … normativa emergenziale non può non essere di competenza dell’Amministrazione che ordinariamente corrisponde al Segretario comunale la retribuzione complessiva in godimento“, confermando, altresì, “l‘imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse di cui ali‘art. 4, comma.l dell‘ordinanza n.388/2016 “.
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