Riforma PA: approvate disposizioni integrative e correttive in materia di dirigenza sanitaria

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria

27 Marzo 2017
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Il Consiglio dei Ministri n. 20 del 24 marzo 2017, su proposta del Ministro Madia, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria anche a seguito della sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale.

Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che disciplina il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale.
Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione.
In particolare, viene precisato che:

a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”;
b) la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
c) le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale;

Si dispone infine l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.

Sullo schema di decreto dovranno essere dovranno essere acquisiti: l’intesa della Conferenza Stato-Regioni, il parere della Conferenza Unificata, il parere del Consiglio di Stato nonché i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

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