Le amministrazioni, sulla base delle previsione dettate dal
DL n. 25/2017, non possono più utilizzare i cd voucher, cioè il lavoro accessorio, ma manca una disciplina transitoria: dal che derivano conseguenze di estrema incertezza. L’adozione di un atto illegittimo su cui è stato espresso un parere contrario determina la maturazione del requisito della colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa. Le spese sostenute dai comuni e, più in generale, dalle PA per i tirocini formativi entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. L’aumento della indennità di posizione dei dirigenti finanziato dai risparmi conseguenti alla soppressione di un incarico dirigenziale è legittimo, ma occorre che le amministrazioni diano corso ad una specifica scelta in questa direzione Gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a dei dipendenti pubblici che sono amministratori entrano, senza eccezione, nel tetto dei compensi fissato dall’
articolo 5, comma 5, del DL n. 78/2010. Sono queste le principali indicazioni dettate di recente dal centro studi dei consulenti del lavoro, dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato in tema di gestione delle risorse umane.
L’abrogazione dei voucher
Il recente DL n. 25/2017 ha disposto l’abrogazione del lavoro accessorio, i cd voucher, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 25/2017, cioè dallo scorso 17 marzo. Rileva però la fondazione studi dei consulenti del lavoro, con il parere n. 2/2017, che “i voucher eventualmente già richiesti a quella data potranno essere utilizzati ancora per i rimanenti 9 mesi dell’anno in corso”.
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