Le assunzioni a tempo indeterminato: istruzioni operative

A seguito delle numerose modifiche intervenute sulla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte degli enti locali, si ritiene utile riassumere le regole in vigore, con riferimento alla determinazione delle capacità assunzionali

15 Maggio 2017
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A seguito delle numerose modifiche intervenute sulla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte degli enti locali, si ritiene utile riassumere le regole in vigore, con riferimento alla determinazione delle capacità assunzionali ed alle condizioni che consentono di dare corso al reclutamento di personale.
Le ultime modifiche sono intervenute con la legge n. 232/2016, con il DL n. 244/2016, con la legge n. 48/2017 di conversione del DL n. 14/2017 e con il DL n. 50/2017, di cui è in corso la conversione. Tra le novità di rilievo si segnalano anche i pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 23/2017 e della Sicilia n. 68/2017).

Le capacità assunzionali ordinarie

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti possono nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017. Se non rispettano tale rapporto possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.
I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti potranno nel 2018 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 90% dei risparmi delle cessazioni del 2016 se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e se sono in possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate; nel 75% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2016 se rispettano solamente il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari fissato per il triennio 2017/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2017 e non sono in possesso dei presupposti di cui all’art. 1, comma 479, lett.d) della legge 232/2016, cioè lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% del totale delle entrate accertate. Se non rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione di cui al citato Decreto del Ministero dell’Interno possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.

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