Enti locali: assunzioni dopo la manovrina

Con legge del 21 giugno 2017, n. 96 è stato convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, cosiddetta manovrina, che introduce novità in merito alle assunzioni negli enti locali.

28 Giugno 2017
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Con legge del 21 giugno 2017, n. 96 è stato convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, cosiddetta manovrina, che introduce novità in merito alle assunzioni negli enti locali.
La normativa fissa percentuali differenti per il turn over utili ai fini delle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno.
Per il personale dirigenziale a tempo indeterminato la percentuale rimane fissata nell’80 per cento in relazione agli anni 2016 e 2017 mentre si giunge al 100 per cento a partire dall’anno 2018.
Per il personale non dirigenziale la percentuale si assesta al 25 per cento della spesa che l’ente ha sostenuto nell’anno precedente.
Rimangono ferme:
– le percentuali stabilite dalla normativa speciale (art. 3, comma V, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114) ai fini della ricollocazione del personale in esubero delle Province;
– la percentuale del 100% stabilito per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno (legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296).

La prima importante novità è contenuta nell’art. 22 della manovrina e riguarda i comuni con popolazione superiore a mille abitanti: negli anni 2017 e 2018, questi enti potranno assumere personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale fino al raggiungimento della percentuale del 75 per cento (in luogo del 25 per cento) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

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