Il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato

Le più recenti indicazioni della giurisprudenza amministrativa e dei pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti ci dicono che le procedure di scelta dei dirigenti a tempo determinato non hanno natura concorsuale, per cui non si deve dare corso alla formazione di una graduatoria…

3 Luglio 2017
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Le più recenti indicazioni della giurisprudenza amministrativa e dei pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti ci dicono che le procedure di scelta dei dirigenti a tempo determinato non hanno natura concorsuale, per cui non si deve dare corso alla formazione di una graduatoria e le amministrazioni devono comunque darsi dei criteri preventivi di scelta. La fiduciarietà personale non può essere assunta come uno degli elementi da porre a base della scelta, ma gli enti hanno la possibilità di optare in ogni caso in favore di criteri selettivi che non hanno i caratteri di rigidità tipici delle procedure concorsuali. Entro tali limiti essi possono quindi operare le proprie scelte.

La procedura di selezione

Come confermato dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 2526/2017, le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti non danno luogo allo svolgimento di una procedura concorsuale vera e propria. Tali indicazioni riprendono peraltro le conclusioni a cui la stessa sezione del Consiglio di Stato è pervenuta nella sentenza n. 1549/2017, per la quale – lo ricordiamo – “per quanto rivestita di forme atte a garantire pubblicità, massima partecipazione e selezione effettiva dei candidati, la procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico e più precisamente delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In base all’art. 63, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito del pubblico impiego privatizzato solo queste procedure radicano la giurisdizione amministrativa”.

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