Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Consesso, la disciplina in vigore in materia di infortunio in itinere prevede che l’uso del mezzo proprio non è di ostacolo all’indennizzabilità, ma permane la condizione che l’uso sia “necessitato“ ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione, in particolare attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici che comporta un minore grado di esposizione al rischio della strada.
Deve peraltro riconoscersi che il requisito della necessità non deve essere inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa; ossia emergente anche attraverso i molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico (esigenze personali e familiari, altri interessi meritevoli di tutela).
Il caso su cui la Corte si è da ultimo pronunciata riguarda una lavoratrice motociclista che nel rincasare dal luogo di lavoro, distante non più di sei chilometri dalla propria abitazione, cadeva rovinosamente a terra. Il ricorso per ottenere l’indennizzo, nullo in primo grado, è respinto nel merito in appello. In Cassazione, resistente l’Inail, il ricorso è ritenuto infondato.
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